UFFICIO POLIZIA LOCALE
SAREZZO
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Prot. n° 1357 Sarezzo, 19/01/2005 ORDINANZA N° 1580 OGGETTO: Circolazione a targhe alterne nei giorni
20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005 IL SINDACO Vista la deliberazione della Giunta Regionale N°
VII/20217 del 14 gennaio 2005, rubricata "Ulteriori disposizioni in
ordine alla circolazione dei veicoli, ad integrazione del Piano d’azione (anno
2005) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente
alle zone critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia"; Vista la deliberazione della Giunta Regionale N° VII/19127
del 22 ottobre 2004 che dispone il blocco totale della circolazione nelle domeniche
21 novembre 2004, 23 gennaio e 20 febbraio 2005, fatte salve le deroghe ivi
espressamente contemplate; Dato atto che la deliberazione di cui al capoverso precedente
prevede altresì l’adozione di un’Ordinanza contingibile ed urgente del
Presidente della Giunta Regionale al verificarsi di perduranti condizioni metereologiche
di alta pressione tali da favorire l’accumulo di inquinanti; Preso atto che, sulla base delle rilevazioni dell’ARPA,
confermanti la persistenza delle condizioni atmosferiche e ambientali di cui
sopra, il Presidente della Giunta Regionale ha comunicato di aver adottato un’Ordinanza
contingibile ed urgente che stabilisce la circolazione a targhe alterne degli
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico nelle
zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia per i giorni 20 gennaio,
27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005, dalle ore 08.00 alle ore 20.00; Considerato che il Comune di Sarezzo ha aderito all’istituzione
della "Zona Critica" dell’agglomerato sovracomunale di Brescia e che,
pertanto, risulta necessario recepire la succitata Ordinanza del Presidente
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del C.d.S.;
ORDINA La circolazione a targhe alterne per tutti gli autoveicoli,
i motoveicoli ed i ciclomotori non adibiti al pubblico servizio dalle ore 08.00
alle ore 20.00 nei giorni 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005.
Tale situazione viene disciplinata dall’allegato A e B alla presente Ordinanza. DEMANDA All’Ufficio Relazioni con il pubblico e all’Ufficio Stampa
il compito di dare adeguata pubblicità alla presente Ordinanza anche
in sostituzione della normale segnaletica stradale. I funzionari e gli Agenti di cui all’articolo 12 del Codice
della Strada sono incaricati dell’esecuzione del presente atto, avverso il quale
è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 37 comma 3 del C.d.S.
con le modalità previste dall’articolo 74 del Reg. di Esecuzione, ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi della L. 1030/71, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R.
1199/71. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo,
a termini di legge, con la pubblicazione all’Albo Pretorio. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza
sotto comminatoria delle sanzioni previste dalla legge. Sarezzo, 19/01/2005 Il Sindaco Massimo Ottelli ALLEGATO A Provvedimenti relativi alla circolazione dei veicoli da assumere
nelle date del 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005. Divieto di circolazione nelle date del 20 gennaio, 27 gennaio,
3 febbraio e 10 febbraio 2005 degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non
adibiti a servizio pubblico, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Nelle date del 20 gennaio e 10 febbraio 2005 sono esclusi dal
divieto di circolazione i veicoli con targa contraddistinta da numero pari (ultimo)
ed aventi le seguenti caratteristiche: gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori ad emissione
nulla (motore elettrico); gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con motore
ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl); gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), di tipo
omologato ai sensi della direttiva 91/441/Cee e successive direttive; gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina,
dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/Cee e
successive direttive; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa
superiore alle 3,5 tonnellate, di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/542/Cee e successive direttive e di massa inferiore alle 3,5 tonnellate
di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/Cee e successive direttive; motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva
97/24/Cee; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi; le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e
termico; Nelle date del 27 gennaio e 3 febbraio 2005 sono esclusi dal
divieto di circolazione i veicoli con targa contraddistinta da numero dispari
(ultimo) ed aventi le seguenti caratteristiche: gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori ad emissione
nulla (motore elettrico); gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con motore
ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl); gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), di tipo
omologato ai sensi della direttiva 91/441/Cee e successive direttive; gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina,
dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/Cee e
successive direttive; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa
superiore alle 3,5 tonnellate, di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/542/Cee e successive direttive e di massa inferiore alle 3,5 tonnellate
di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/Cee e successive direttive; motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva
97/24/Cee; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi; le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e
termico; Sono esclusi da ogni divieto di circolazione: gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori ad emissione
nulla (motore elettrico); gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati
a carburanti gassosi (metano, gpl) dotati di catalizzatore e omologati ai
sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive; le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e
termico. Il divieto di circolazione non si applica altresì: a) agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle
Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi
di Polizia municipale e provinciale; b) agli autoveicoli di pronto soccorso; c) ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus; d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente; e) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori
di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap
a bordo; f) alle autovetture targate CD e CC (corpi diplomatici
e consolari); g) agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e
privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità
che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione
del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza
non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici,
impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione
carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari
deperibili e pasti per i servizi di mensa); h) agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali
e valori; i) agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente,
muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali
in servizio con certificazione del datore di lavoro; j) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi
malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione
medica; k) agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni
lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico,
certificati dal datore di lavoro; l) agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto
di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; m) ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi
gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino
di riconoscimento; n) agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car
pooling). ALLEGATO B Sono inoltre concesse deroghe alle seguenti categorie di veicoli:
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