UFFICIO POLIZIA LOCALE

SAREZZO

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Prot. n° 1357

Sarezzo, 19/01/2005

 

ORDINANZA N° 1580

OGGETTO: Circolazione a targhe alterne nei giorni 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005

 

IL SINDACO

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale N° VII/20217 del 14 gennaio 2005, rubricata "Ulteriori disposizioni in ordine alla circolazione dei veicoli, ad integrazione del Piano d’azione (anno 2005) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale N° VII/19127 del 22 ottobre 2004 che dispone il blocco totale della circolazione nelle domeniche 21 novembre 2004, 23 gennaio e 20 febbraio 2005, fatte salve le deroghe ivi espressamente contemplate;

Dato atto che la deliberazione di cui al capoverso precedente prevede altresì l’adozione di un’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Giunta Regionale al verificarsi di perduranti condizioni metereologiche di alta pressione tali da favorire l’accumulo di inquinanti;

Preso atto che, sulla base delle rilevazioni dell’ARPA, confermanti la persistenza delle condizioni atmosferiche e ambientali di cui sopra, il Presidente della Giunta Regionale ha comunicato di aver adottato un’Ordinanza contingibile ed urgente che stabilisce la circolazione a targhe alterne degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia per i giorni 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005, dalle ore 08.00 alle ore 20.00;

Considerato che il Comune di Sarezzo ha aderito all’istituzione della "Zona Critica" dell’agglomerato sovracomunale di Brescia e che, pertanto, risulta necessario recepire la succitata Ordinanza del Presidente della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del C.d.S.;

 

 

 

ORDINA

La circolazione a targhe alterne per tutti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori non adibiti al pubblico servizio dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei giorni 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005. Tale situazione viene disciplinata dall’allegato A e B alla presente Ordinanza.

DEMANDA

All’Ufficio Relazioni con il pubblico e all’Ufficio Stampa il compito di dare adeguata pubblicità alla presente Ordinanza anche in sostituzione della normale segnaletica stradale.

 

 

I funzionari e gli Agenti di cui all’articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati dell’esecuzione del presente atto, avverso il quale è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 37 comma 3 del C.d.S. con le modalità previste dall’articolo 74 del Reg. di Esecuzione, ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi della L. 1030/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo, a termini di legge, con la pubblicazione all’Albo Pretorio.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza sotto comminatoria delle sanzioni previste dalla legge.

 

Sarezzo, 19/01/2005

 

 

Il Sindaco

Massimo Ottelli

 

ALLEGATO A

Provvedimenti relativi alla circolazione dei veicoli da assumere nelle date del 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005.

Divieto di circolazione nelle date del 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005 degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Nelle date del 20 gennaio e 10 febbraio 2005 sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli con targa contraddistinta da numero pari (ultimo) ed aventi le seguenti caratteristiche:

gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);

gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);

gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/Cee e successive direttive;

gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/Cee e successive direttive;

gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa superiore alle 3,5 tonnellate, di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/Cee e successive direttive e di massa inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/Cee e successive direttive;

motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva 97/24/Cee;

motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;

le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;

Nelle date del 27 gennaio e 3 febbraio 2005 sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli con targa contraddistinta da numero dispari (ultimo) ed aventi le seguenti caratteristiche:

gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);

gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);

gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/Cee e successive direttive;

gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/Cee e successive direttive;

gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa superiore alle 3,5 tonnellate, di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/Cee e successive direttive e di massa inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/Cee e successive direttive;

motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva 97/24/Cee;

motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;

le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;

Sono esclusi da ogni divieto di circolazione:

gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);

gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive;

le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico.

Il divieto di circolazione non si applica altresì:

a) agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale;

b) agli autoveicoli di pronto soccorso;

c) ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;

d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;

e) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;

f) alle autovetture targate CD e CC (corpi diplomatici e consolari);

g) agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);

h) agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;

i) agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;

j) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;

k) agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;

l) agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

m) ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;

n) agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling).

ALLEGATO B

Sono inoltre concesse deroghe alle seguenti categorie di veicoli:

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